Medicina Alternativa






Home
News
Terra
News
Aria
News
Mare


Home » Normativa » Leggi Internazionali » Scambi Internaz. - Formalità

Scambi Internaz. - Formalità


 Scambi Internazionali
  - Formalità

1)    Liberalizzazione degli scambi commerciali tra i Paesi CEE

L'’accordo tra i governi dei Paesi facenti parte della CEE, raggiunto a Maastricht nel dicembre del 1991, ha aperto la strada verso l’unione economica e politica dell'’Europa. Il mercato europeo di merci, capitali e persone è già una realtà a seguito dell’'abolizione, da parte dei singoli Paesi, di molte delle norme restrittive nell’'ambito dello scambio dei beni e servizi. A partire dal 1 gennaio 1993 sono stati eliminati numerosi ostacoli rappresentati in buona parte dall’esistenza delle dogane, ed inoltre è stato fissato un programma di attività che mira alla completa abolizione delle barriere fisiche, tecniche e fiscali nell’interscambio delle merci

Allo stato attuale permangono ostacoli rappresentati da normative nazionali che tendono a tutelare gli interessi economici interni:
- l’'esigenza di riscuotere imposte e tasse sulle merci estere, quali l’I.V.A. e le accise  che gravano sulle merci nazionali; 
- la possibilità di adottare misure di sorveglianza e salvaguardia dell’interscambio comunitario ai fini della tutela degli interessi economici interni; 
- la necessità di effettuare controlli sulla qualità dei prodotti; 
- la necessità di soddisfare una serie di adempimenti statistici (Intrastat), in particolare sull’andamento della bilancia commerciale

2)   Rapporti commerciali tra i Paesi della CEE e gli altri Paesi
La regolamentazione degli scambi commerciali che avvengono tra l’Italia e i Paesi non appartenenti alla CEE si basa sul controllo dei flussi di merce esportata e importata. Tale controllo "merceologico" viene effettuato per porre limitazioni alle importazioni e alle esportazioni secondo la destinazione, la provenienza o la tipologia delle merci, in relazione agli interessi economici del Paese. 
Le importazioni e le esportazioni sono regolate da autorizzazioni che possono essere:
- specifiche, quando è richiesto di volta in volta l’intervento del Ministero del Commercio con l’Estero; 
- generali, se l’importazione o l’esportazione di una merce è soggetta esclusivamente al controllo in dogana. 
Le autorizzazioni (specifiche e generali) consentono di suddividere le operazioni di scambio commerciali in tre gruppi: 

1. merci a dogana; 
2. merci a dogana controllata;
3. merci a licenza. 

Le merci a dogana sono liberamente importate o esportate. Sugli scambi di questo tipo di merci non viene effettuato alcun controllo né quantitativo né qualitativo da parte dello Stato. Per le merci a dogana controllata esistono delle limitazioni nelle quantità (contingente) fissate dal Ministero per il Commercio con l’Estero. Le merci la cui importazione o esportazione è soggetta ad autorizzazione specifica sono dette merci a licenza, tali merci sono riportate in apposite tabelle ministeriali.

3)   Funzioni delle dogane
Il Dipartimento delle dogane e imposte dirette, istituito nel 1990, si colloca nell’ambito del Ministero delle Finanze, ha autonomia organizzativa e funzionale e si articola in organi centrali e periferici. La funzione principale delle dogane riguarda il controllo delle merci che passano attraverso la linea doganale, ma non meno importanti sono le altre competenze di natura fiscale, economica e merceologica, tra le quali rientrano: 

- la riscossione dei diritti doganali; 
- il controllo sanitario delle merci; 
- l’applicazione delle norme di polizia; 
- il sequestro delle merci;

- l’esecuzione delle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria in merito a questioni doganali. 
Le dogane non sono poste esclusivamente lungo la linea doganale di terra e di mare, ma possono situarsi anche all’interno del territorio dello Stato. Ogni dogana può articolarsi in sezioni doganali e può istituire propri uffici presso le linee di confine

4)   Tariffa doganale
Tra i principali compiti delle dogane rientra quello di determinare e riscuotere i diritti doganali relativi al traffico delle merci provenienti dai Paesi extra-CEE, nonché l’I.V.A. sulle importazioni. L’insieme dei dazi che si devono applicare su ciascuna merce che transita in dogana costituisce la tariffa doganale (T.D.). Per quanto riguarda l’individuazione comune delle merci nel 1988 una nuova convenzione internazionale ha varato un Sistema Armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci. In Italia, dal 1° gennaio 1988, è stata adottata la Tariffa Integrata comunitaria (TARIC) al pari degli altri Paesi CEE. Tale tariffa viene applicata alle merci provenienti da Paesi terzi, in quanto alle merci originarie dei Paesi CEE non si applicano i dazi doganali.

5)   Il Documento Amministrativo Unico

L’introduzione della TARIC è stata accompagnata, dal 1° gennaio 1988, dall’adozione da parte dei Paesi dell’EFTA e dei Paesi CEE del Documento Amministrativo Unico. Si tratta di un modello predisposto dall’amministrazione doganale che consente di rendere omogenee le informazioni relative alle transazioni commerciali all’interno della comunità. Il DAU è inoltre utilizzabile anche per gli scambi con i Paesi Terzi. Ogni operazione doganale deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale, attraverso il DAU, mediante la quale si esprime la destinazione doganale che il proprietario intende dare alle merci. Il DAU deve essere accompagnato dai documenti commerciali e da eventuali licenze di esportazione. L’EFTA fu un organismo costituito con alcuni Paesi non aderenti alla CEE per garantire il transito delle merci comunitarie nel proprio territorio al fine cioè di evitare l’operazione doganale nel Paese di transito per dimostrare che si trattava di uno scambio intracomuniario.

Tipo di dichiarazione doganale 

    EX esportazioni 
    IM importazioni 
    EU scambi con Paesi dell’Efta

Tipo di operazione da effettuare 

    1 esportazione definitiva 
    2 esportazione temporanea 
    3 riesportazione 
    4 immissione in consumo 
    5 importazione temporanea 
    6 riesportazione 
    7 introduzione in deposito 
    8 transito 
    9 trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi esportazione definitiva 
    2 esportazione temporanea 
    3 riesportazione 
    4 immissione in consumo 
    5 importazione temporanea 
    6 riesportazione 
    7 introduzione in deposito 
    8 transito 
    9 trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi

Tipo di spedizione 

    T1 spedizione in regime di transito comunitario esterno 
    T2 spedizione in regime di transito comunitario interno 
    CIM spedizione con lettera di vettura 
    TIEX spedizione con bollettino di colli espressi 
    BcTr spedizione con bollettino di consegna 
    CME/LME spedizione da una dogana all’altra con lasciapassare merci estere 
    CMN spedizione in cabotaggio

6)   L’IVA e la fatturazione negli scambi internazionali 

Dal 1° gennaio 1993 con la soppressione delle frontiere fra i Paesi della CEE e la creazione del mercato unico europeo, nel commercio internazionale si distinguono scambi extracomunitari e scambi intracomunitari. Sono scambi extracomunitari quelli che riguardano merci non comunitarie trasportate o spedite da un Paese CEE a uno extra-CEE (Paese terzo), indipendentemente dal domicilio degli operatori. Queste si distinguono: importazioni cioè acquisti di merci provenienti da territori extracomunitari, e esportazioni cioè cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori dal territorio dei Paesi CEE. Sono scambi intracomunitari quelli che hanno per oggetto merce di origine comunitaria (o immessa nella CEE dopo avere assolto i dazi doganali), trasportata o spedita da un Paese all’altro della Comunità. Anche tali scambi si distinguono in acquisti intracomunitari e vendite intracomunitarie. Ai fini del commercio internazionale l’I.V.A. è applicata secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione, secondo cui: - le merci destinate ad altri Paesi non sono soggette a tassazione; - le merci provenienti da altri Paesi devono essere gravate da IVA nella stessa misura prevista per le merci interne. Il principio della tassazione nel Paese di destinazione della merce vale sia per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari. Per gli scambi intracomunitari le caratteristiche del regime IVA dovrà subire un cambiamento a far data dal 1.1.1997. Si passa cioè da un regime transitorio che prevede la tassazione nel Paese di destinazione delle merci, ad un regime definitivo che prevede la tassazione nel Paese di provenienza che comporterà l’assolvimento dell’imposta nello Stato membro in cui avviene l’acquisto.  Scambi internazionali: caratteristiche e differenze 

 

Scambi extracomunitari

Scambi intracomunitari

Paesi 

non CEE

CEE

Acquisti

importazioni 

acquisti intracomunitari

Cessioni 

esportazioni 

cessioni intracomunitarie

Controlli doganali

sì 

no 

bolla di accompagnamento

sì 

no 

pagamento IVA su acquisti

alla dogana

in sede di liquidazione periodica

detrazione IVA su acquisti

immediata 

differita 

numero di identificazione

codice internazionale IVAcodice internazionale IVA

partita IVA

elenchi acquisti e vendite

no 

     

 

7)   Recupero IVA estero

L’IVA versata su spese sostenute all’estero (carburante, pernottamento, ristorante, ecc..), può in molti casi essere parzialmente o totalmente recuperata. Le norme dei vari Paesi della CEE a tale proposito non risultano essere uniformi per cui avviene che l’IVA tedesca è interamente recuperabile mentre l’I.V.A. francese lo è solo in percentuale. La pratica di recupero IVA può essere inoltrata al competente ufficio finanziario estero oppure utilizzare l’intervento di un’agenzia specializzata nel recupero di questi crediti. 

8)   Gli scambi extracomunitari

Per le importazioni gli scambi extracomunitari sono operazioni imponibili. La base imponibile è costituita dal valore normale (prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui è stata effettuata l’operazione) dei beni franco frontiera italiana, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali ad eccezione dell’I.V.A., nonché dell’ammontare delle spese accessorie (tra le quali il trasporto, l’imballaggio, l’assicurazione). L’aliquota IVA non viene indicata sulla fattura dal fornitore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana dall’importatore italiano. L’IVA pagata viene indicata sulla bolletta doganale d’importazione. Le esportazioni sono operazioni non imponibili e cioè: sono soggette all’I.V.A. (indicata in fattura), sono soggette a registrazione e dichiarazione, concorrono alla formazione del volume d’affari e non limitano la detraibilità dell’I.V.A. pagata sugli acquisti. 

Secondo le disposizioni in materia di IVA si distinguono tre gruppi di cessioni all’esportazione: 

- le esportazioni dirette: sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per la quale il trasporto o la spedizione possono avvenire a cura del cedente o del cessionario. 
- le esportazioni dirette tramite intermediari: sono operazioni "triangolari" in quanto vi è la partecipazione di tre soggetti, un produttore-cedente ed un intermediario-esportatore entrambi residenti in Paesi CEE, un importatore extra-CEE. 

Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe non imponibili a condizione che i beni siano inviati fuori dell’area comunitaria direttamente dal produttore-cedente. 

- le esportazioni indirette: cessioni di beni ad un soggetto che intende esportarli, anche tramite commissionari, previa trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerenti l’attività di esportazione. Queste operazioni possono essere eseguite in sospensione d’imposta. ossia senza applicazione dell’I.V.A. a condizione che l’acquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che l’ammontare degli acquisti in sospensione d’imposta resti nei limiti di un plafond fisso nell’anno solare o, a scelta, nei dodici mesi precedenti attraverso il plafond mobile. 

9)   Gli scambi intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari effettuati dall’operatore italiano sono soggetti all’I.V.A. nel nostro Paese. L’imposta è applicata direttamente dall’acquirente ed è corrisposta in occasione di ogni liquidazione periodica. Le vendite intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA se l’acquirente è titolare di una partita IVA in altro Stato CEE e se i beni trasportati materialmente dall’Italia in un altro Stato membro della CEE.

10)  I.V.A.

Secondo l’art.8 del DPR 633/72 e le successive integrazioni e modificazioni, la vendita di merci destinata direttamente al territorio estero non rientra nell’imponibilità IVA, così come i servizi necessari, compreso il trasporto per il trasferimento all’estero del bene ceduto. L’imposta verrà pagata dall’importatore in quanto anche i beni provenienti dall’estero sono soggetti alla stessa disciplina fiscale dei prodotti nazionali. Per trasporto intracomunitario si intende ogni trasporto che inizi dal territorio di un Paese membro per terminare in quello di altro Stato CEE. Il trasporto intracomunitario si considera effettuato nel luogo di partenza e quindi l’I.V.A. è dovuta in quel Paese. Se il committente è un soggetto passivo in altro Stato Membro CEE, l’imposta è dovuta in tale Stato a cura dello stesso

esempi:

 

da trasportatore soggetto IVA italiano 

a: committente soggetto IVA italiano
a: committente privato italiano/CEE
IVA addebbitata al prestatore italiano

da trasportatore soggetto IVA italiano

a: committente soggetto IVA CEE
IVA assolta dal committente CEE

da trasportatore soggetto IVA/CEE 

a: committente soggetto IVA italiano 
IVA assolta dal committente italiano
(ex art. 46 del D.L. n. 513/92)

da trasportatore soggetto extra CEE

a: committente soggetto IVA italiano
IVA assolta dal committente italiano
con autofattura (art.17 3° c. DPR 633/72)

   

Per i servizi accessori ai trasporti intracomunitari di beni (carico, scarico ecc.) e per le prestazioni di intermediazione al trasporto, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui i servizi sono materialmente resi e quindi l’I.V.A. è dovuta in tale Paese dal prestatore. Se il committente è soggetto passivo in altro Stato CEE, l’imposta è dovuta in tale altro Stato a sua cura.

UE




Non siamo responsabili della correttezza e/o della solvibilità degli inserzionisti del ns. Network. A causa delle circostanze mutevoli e della complessa natura delle informazioni nell'ambito della Logistica e del Trasporto
l'editore del Portale, non si assume alcuna responsabilità è per azioni intraprese dal lettore, in merito alle informazioni fornite e/o per l'aggiornamento dei dati forniti dai singoli inserzionisti.



Webmaster - Copyright © 1998, Bamico Ltd - All rights reserved - Futuraweb, realizzazione siti