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Trasp. Marittimi -Porti - Leggi Internazionali - 2


LEGGI INTERNAZIONALI - Pagina 2 - TRASPORTI MARITTIMI - PORTI
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Riserve e dichiarazioni

 

Riserve e dichiarazioni

Belgio

?La ratificazione del Belgio non si estende n? al Congo belga n? al territorio del Ruanda Urundi sotto mandato belga, senza pregiudizio del diritto di ratificare ulteriormente in nome dell'uno o dell'altro di questi due territori, o di entrambi.

Per quanto concernente l'art. 12 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi, il Governo belga dichiara che il Belgio possiede una legislazione sul trasporto degli emigranti e che questa legislazione, senza fare distinzione tra bandiere e di conseguenza senza contravvenire al principio della parit? di trattamento delle bandiere, impone obblighi speciali ad ogni nave che trasporti degli emigranti?.

Francia

1. La Francia avr? la facolt? di sospendere, conformemente all'art. 8 dello Statuto, il beneficio della parit? di trattamento alla marina mercantile di uno Stato che, in virt? della disposizione dell'art. 12 cpv. 1, violasse la parit? di trattamento a profitto della sua marina.

2. La ratificazione non impegner?, come ? previsto all'art. 9 della Convenzione, l'insieme dei protettorati, colonie, possedimenti o territori d'oltre mare soggetti alla sovranit? della Repubblica Francese.

Germania

?In virt? dell'art. 12 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi, il Governo germanico dichiara di riservarsi il diritto di limitare, giusta la propria legislazione, il trasporto degli emigranti alle navi alle quali avr? concesso delle patenti come a quelle che soddisfano alle condizioni previste nella sua legislazione.

Per l'esercizio di questo diritto il Governo germanico si conformer? per quanto possibile, come finora, ai principi dello Statuto?.

Giappone

La stessa riserva della Grecia.

Gran Bretagna

?Negli strumenti di ratificazione ? dichiarato che questa non si estende al Dominio del Canada, al Commonwealth dell'Austria, al Dominio della Nuova Zelanda, all'Unione sudafricana, allo Stato libero d'Irlanda (n? a qualsiasi territorio sotto la loro autorit?) n? all'India, e che, in virt? della facolt? prevista all'art. 9 della Convenzione, questa ratificazione non si estende nemmeno ad alcuna delle colonie, possedimenti o protettorati, n? ai territori sotto mandato di Sua Maest? britannica, senza pregiudizio del diritto di ratificare o di aderire ulteriormente in nome di uno qualsiasi o di tutti questi domini, colonie, possedimenti, protettorati o territori?.

Grecia

Con riserva del diritto concernente l'emigrazione, di cui all'articolo 12 dello Statuto.

Iraq

La stessa riserva della Grecia.

Italia

1. La stessa riserva della Grecia.

2. Detta ratificazione non s'estende n? alle colonie n? ai possedimenti italiani.

3. La ratificazione non potrebbe essere interpretata come implicante l'ammissione o il riconoscimento d'una dichiarazione o d'una riserva che tenda a limitare, in qualsiasi modo, il diritto che l'art. 12 dello Statuto conferisce alle Alte Parti contraenti.

Cecoslovacchia

La stessa riserva della Grecia.

Jugoslavia

La stessa riserva della Grecia.

Madagascar

Il Governo della Repubblica malgascia avr? la facolt? di sospendere, giusta l'articolo 8 dello Statuto, il beneficio d'uguaglianza di trattamento per la marina mercantile d'uno Stato il quale, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 1, violi egli stesso l'uguaglianza di trattamento a favore della propria marina.

Paesi Bassi (con Indie olandesi, Surinam e Cura?ao)

?Il Governo dei Paesi Bassi si riserva il diritto previsto all'art. 12 cpv. 1 dello Statuto annesso alla Convenzione, restando inteso che non sar? fatta disparit? di trattamento a svantaggio della bandiera di uno Stato contraente che, per il trasporto degli emigranti, non faccia alcuna differenza a svantaggio della bandiera olandese?.

Ungheria

La stessa riserva della Grecia.

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EUR-Lex - Legislazione - in vigore - - Repertorio analitico- ...
... 5, paragrafo 4, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni
minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunit? o che ...
europa.eu.int/eur-lex/it/lif/reg/ it_register_07304010.html

 

Porti marittimi e fluviali, canali navigabili

La presenza di numerosi mari interni, di penisole, di isole ha determinato il notevole sviluppo costiero dell'Europa e la realizzazione di numerosi porti marittimi. Lungo le coste occidentali e settentrionali dell'Europa molti porti si sono sviluppati sugli estuari dei fiumi: ne sono un esempio Lisbona sull'estuario del fiume Tago,  Le Havre sulla Senna, Londra sul Tamigi e Amburgo sull'Elba. All'interno dell'Europa centrale esiste anche una serie di porti fluviali, il pi? grande ?  situato sul Reno. Tutte queste vie d'acqua, che in molti Paesi sono pi? lunghe della rete autostradale, vengono utilizzate quasi esclusivamente per il trasporto di merci, pi? sicuro ed economico di quello terrestre nonostante l?inconveniente della lentezza (si trasportano merci non deperibili come il carbone e il materiale edile ). Nel Mediterraneo i porti maggiori si sono sviluppati nelle baie naturali

 

I PORTI nel CONTESTO delle RETI TRANSEUROPEE

? stata ufficializzata, con la pubblicazione sulla GUCE L. 185/2001, la decisione condivisa nel Consiglio e Parlamento Europeo sulla modifica della decisione 1692/96 relativa ai porti marittimi, per la navigazione interna ed ai terminal portuali. Nella sostanza ha prevalso un criterio selettivo per definire la valenza e le diverse categorie per l?ammissibilit? al finanziamento nell?ambito di quanto previsto per le Ten-T.

1.    Porti marittimi internazionali, il cui traffico annuo superi 1,5 tonnellate di merce o 200.000 passeggeri e siano collegati con il resto della rete transeuropea di terra.

2.    Porti marittimi comunitari, il cui traffico superi le 0,5 tonnellate di merci o il traffico passeggeri sia tra le 100.000 e le 200.000 unit?, collegati alla rete Ten-T e dotati di strutture per il trasbordo sul corto raggio marittimo.

3.    Porti marittimi regionali, che non rientrano nelle categorie precedenti, ma appartengono ad aree insulari, periferiche o distanti di cui assicurano il collegamento tra loro o con le Regioni centrali d?Europa.

4.    Porti interni aperti al traffico commerciale ed interconnessi con altre linee transeuropee di trasporto, "dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico sia almeno pari a 500.000 tonnellate".

 

 

24 gennaio 2001 - Stabiliti i criteri per includere porti marittimi, porti interni e terminal intermodali nelle TENs

 

Per gli scali marittimi ? previsto un traffico annuale di 1,5 milioni di tonnellate e 200mila passeggeri, e la presenza di una connessione con un'altra rete del TENs

Il Parlamento europeo e il Consiglio al comitato di conciliazione hanno raggiunto un accordo sui criteri di inclusione dei porti marittimi, dei porti interni e dei terminal intermodali nelle Trans-European Transport Networks (TENs), le reti prioritarie di trasporto europee.

 

Il Consiglio ha infatti accettato innanzitutto le proposte pi? restrittive avanzate dal Parlamento relative all'inclusione dei porti nell'ambito delle TENs, che prevedevano un volume di traffico annuale di 1,5 milioni di tonnellate e 200mila passeggeri, e la presenza di una connessione con un'altra rete del TENs. Il Consiglio aveva invece proposto un volume di traffico di solo un milione di tonnellate, senza alcuna connessione con altre TENs.

I porti marittimi inclusi nel network TENs ricadono ora in tre categorie: la categoria A, che comprende i porti internazionali, quella B, che comprende gli scali a servizio di comunit? pi? ristrette, e quella C, in cui sono compresi i porti regionali.

 

Nel caso dei porti interni, sono state inoltre accettate le proposte del Parlamento, che prevedono un traffico annuo di 500mila tonnellate, contro le 300mila ipotizzate dal Consiglio.

 

Su proposta del Parlamento UE sono stati inoltre inseriti nella lista delle vie d'acqua interne anche il canale Elba-Lubecca e quello Twente-Mittelland.

 

Il progetto numero 8 "Autostrada Lisbona-Valladolid", che fa parte dei 14 progetti TENs, ? stato infine ridenominato "Collegamento multimodale Portogallo-Spagna con il resto d'Europa".

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aprile 2001
I Porti sono stati inclusi nelle reti di Trasporto transEuropeo

 

Oggi il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato definitivamente la direttiva

Oggi il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato definitivamente la proposta di direttiva della Commissione UE che prevede l'inclusione dei porti nelle reti di trasporto transeuropeo (trans-European networks - TENs). I porti potranno cos? beneficiare dei finanziamenti previsti per il network.
?Grazie a questo accordo - ha commentato il vicepresidente della Commissione UE, Loyola de Palacio - la catena logistica del trasporto ? finalmente completa e assicurer? lo sviluppo di una politica comune dei trasporti pi? integrata: questo ? un ulteriore passo verso la promozione dei porti in Europa?. Oltre ad essere le porte attraverso cui le merci arrivano o partono dall'Unione - ha aggiunto - ?i porti europei sono cruciali per la promozione di una intermodalit? autentica: integrandoli nel trans-European networks sar? possibile rivitalizzarli e creare collegamenti con le principali strade, ferrovie e vie d'acqua?.

 

 

In base al testo approvato, che emenda la decisione n. 1692/96 sulle linee guida comunitarie per lo sviluppo delle TENs, possono essere inclusi nelle reti di trasporto transeuropeo i porti marittimi che hanno un traffico annuo di almeno 1,5 milioni di tonnellate di merci o 200.000 passeggeri e con collegamenti terrestri con le TENs, i porti di navigazione interna con un traffico annuo di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o un traffico passeggeri compreso tra 100.000 e 199.999 unit? dotati di collegamenti terrestri (salvo impossibilit?) con le TENs e di infrastrutture intermodali e dedicate al cabotaggio, e i porti regionali, cio? quelli delle isole o che sono situati in regioni remote e offrono collegamenti con queste aree o con le regioni centrali della Comunit?. ?Questa innovazione - ha spiegato Loyola de Palacio - ? una vera opportunit? per le aree insulari e periferiche dell'Europa, in particolare per le Canarie, le Azzorre, Madeira o le Antille, che da ora saranno in grado di sostenere il loro sviluppo economico basandosi su questa priorit? europea?.

 

Le tre categorie di porti marittimi inclusi nella rete saranno classificate in: categoria A per i porti marittimi internazionali, categoria B per i porti interni e categoria C per i porti regionali situati nelle regioni insulari e periferiche.

 

I criteri per l'ammissione dei porti nelle TENs approvati oggi sono quelli auspicati dal Parlamento Europeo. Il Consiglio UE infatti aveva inizialmente proposto per i porti marittimi una soglia di traffico annuo di un milione di tonnellate di merci, senza porre alcun obbligo di collegamento terrestre con le TENs. Per i porti interni il Consiglio aveva inoltre proposto un volume di traffico annuo di 300.000 tonnellate di merci.

Trasporto merci pericolose via mare

Decreto 22 aprile 1999 - (Gazzetta ufficiale 3 giugno 1999 n. 128)

 Attuazione delle direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente in data 17 luglio 1998 e 1 ottobre 1998 che modificano la direttiva 93/75/CEE, concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunit? o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268. 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.268, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunit? o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonch? della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva";

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1997 recante:

"Modalit? di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla direttiva 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268";

Viste le direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente del 17 luglio 1998 e del 1 ottobre 1998 che apportano modifiche alla direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunit? o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

Tenuto conto che le direttive 98/55/CE e 98/74/CE attengono a varianti di natura prettamente tecnica e di ordine temporale, introdotte a seguito dell'evoluzione del diritto internazionale ed in particolare delle modifiche apportate alle convenzioni e ai codici, raccolte e risoluzioni internazionali non completate nell'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE e che sono entrate in vigore dopo l'adozione di quest'ultima, senza ampliare la portata;

Decreta: 
Articolo 1
1.
L'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, ? modificato come segue:
alla lettera c), dopo le parole "codice IMDG" ? inserito il seguente testo:
"inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF";
dopo la lettera h) e' inserito il seguente paragrafo:
"i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;";
le lettere i), l), m) e n) diventano rispettivamente j), k), l) e m);
le lettere e), g), h) e j) sono sostituite dalle seguenti:
"e) "Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio 1998;";
"g) "Codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;";
"h) "Codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 luglio 1998;";
"j) "risoluzione OMI A.851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";".
2. Gli allegati I e II di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1997, n. 268, sono sostituiti dai corrispondenti del presente decreto.
3. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, ? sostituito dal seguente:
"10. La comunicazione di cui al comma 9 ? effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).".
4. L'articolo 5, comma 1, nonch? i modelli di rapporto riportati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 dicembre 1997, citato in premessa, sono modificati come segue:
"L'espressione "risoluzione OMI A.648 (16)" ? sostituita dalla espressione "risoluzione OMI A.851 (20)"".

Allegato I
Informazioni concernenti le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti

1. Nome della nave, indicativo radio della nave e eventualmente, numero d'identificazione OMI.

2.Nazionalit? della nave.

3.Lunghezza e pescaggio.

4. Porto di destinazione.

5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'Autorit? competente.

6. Ora presunta di partenza

7. Itinerario previsto.

8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo OMI, in base ai codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, la classe di appartenenza della nave secondo la raccolta INF, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonch? se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (contenitori), marchi di identificazione.

9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione.

10. Numero dei membri dell'equipaggio a bordo.

 

Allegato II
Elenco di controllo per le navi

A. Identificazione della nave

Nome della nave:            Proprietario:              Anno di costruzione:

...........................       ..........................      ..........................

Bandiera:                                                      Stazza lorda:

...........................                                        ..........................

Porto di immatricolazione:      Lunghezza fuori tutto:

.........................                 ...............................

Lettere o cifre distintive          Eventuale numero di identificazione

(indicativo radio):                   OMI:

...............................           ...........................

Societ? di classificazione:         Aree marittime in cui la nave ?

autorizzata ad operare:

..........................                 ................................

Classe:                           Scafo:                          Macchine:

...........................         .............................     .......................

Impianto di propulsione:                                     Potenza:

...........................                                           .........................

Agente:

...........................

Pescaggio:               Prua:              Centrale:               Poppa:

..........................  .................    ...................        .................

Volume/massa del carico pericoloso

od inquinante:

....................................

B. Installazioni di sicurezza 

 In buono stato di funzionamento

 Si             No            Deficienze

1. Costruzione e attrezzatura tecnica

Motori principali e ausiliari                     /_/             /_/            .....................

Dispositivo per il timone principale          /_/             /_/             ......................

Dispositivo per il timone ausiliario           /_/             /_/             ......................

Dispositivo per l'ancora                          /_/             /_/             ......................

Sistema antincendio permanente               /_/             /_/             ......................

Sistema di gas inerte (se applicabile)         /_/             /_/             ......................

2. Attrezzatura di navigazione

Caratteristiche di manovre disponibili        /_/             /_/             ......................

Primo dispositivo radar                           /_/             /_/             ......................

Secondo dispositivo radar                        /_/             /_/             ......................

Bussola giroscopica                               /_/             /_/             ......................

Bussola magnetica                                 /_/             /_/             ......................

Radiogoniometro                                   /_/             /_/             ......................

Ecoscandaglio                                       /_/             /_/             ......................

Altre apparecchiature elettroniche per la     /_/             /_/             ......................

determinazione della posizione

Solcometro (log)                                  /_/             /_/              ......................

- Velocit? in acqua                                /_/             /_/              ......................

- Velocit? sul fondo                              /_/             /_/             ......................

3. Dotazioni radio

Dotazioni radiotelegrafiche                       /_/             /_/             ......................

Dotazioni radiotelefoniche                        /_/             /_/             ......................

Dotazioni radio GMDSS                           /_/             /_/              ......................

Dotazioni radio per i mezzi di salvataggio   /_/             /_/             ......................

C. Documenti

Certificati/Documenti validi, a bordo

 Si              No            Osservazioni

Certificato di stazza internazionale (1969)               /_/             /_/            .......................

Certificato di sicurezza per nave da passeggeri          /_/             /_/            .......................

Certificato di sicurezza per nave da carico                /_/             /_/             .......................

Certificato di sicurezza di costruzione per                /_/             /_/             .......................

nave da carico

Certificato di sicurezza per le dotazioni di                /_/             /_/             .......................

nave da carico

Certificato di sicurezza radio per nave                     /_/             /_/             .......................

da carico

Certificato di sicurezza radiotelegrafica                    /_/             /_/             .......................

per nave da carico (1)

Certificato di sicurezza radiotelefonica                    /_/             /_/             .......................

per nave da carico (1)

Certificato di esenzione (SOLAS)                         /_/             /_/             .......................

Certificato internazionale di bordo libero                /_/             /_/             .......................

Certificato internazionale di esenzione di                /_/             /_/             .......................

bordo libero

Certificato di classe                                            /_/             /_/             .......................

 
Certificato di assicurazione o altra garanzia

finanziaria in materia di responsabilit? civile

contro i danni da inquinamento da olio minerale
       /_/             /_/             .......................

 
Documento di rispondenza alle danni speciali
per navi che trasportano merci pericolose (SOLAS)
  /_/             /_/             .......................

 
Registro degli oli minerali/Registro del carico

debitamente compilati
                                         /_/             /_/             .......................

Certificato (internazionale) di idoneit? al

trasporto alla rinfusa di prodotti chimici                  /_/             /_/             .......................

Certificato (internazionale) di idoneit? alla

rinfusa di gas liquefatti                                        /_/             /_/             .......................

Certificato internazionale per la prevenzione

dell'inquinamento da olio minerale

(certificato IOPP)                                               /_/             /_/             .......................

 
Certificato internazionale per la prevenzione

dell'inquinamento nel trasporto alla rinfusa di

sostanze liquide nocive (certificato NLS)
                /_/             /_/             .......................

Certificato di sicurezza HSC                                /_/             /_/             .......................

Autorizzazione di esercizio HSC                           /_/             /_/             .......................

Piano di stivaggio delle merci pericolose                /_/             /_/             .......................

Informazioni sulla stabilit?                                  /_/             /_/             .......................

Documento sulla composizione minima degli equipaggi                                                                 /_/             .......................

Copia del certificato di conformit? (Codice ISM)     /_/             /_/             .......................

Certificato di gestione della sicurezza

(Codice ISM)                                                    /_/             /_/             .......................

 

(1) Questi certificati sono pertinenti soltanto per le navi costruite anteriormente al 1? febbraio 1995
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D. Comandante ed equipaggio a bordo


 
Titolo professionale          Rilasciato da (autorit? competente)  a   GMDSS
di idoneit? (descrizione    dettagliata e n.)

         (localit? paese)       (1)

                 Si      No

Comandante             /_/       /_/

by VGP




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